I CONTRIBUTI (EROGAZIONI LIBERALI) A FAVORE OAF-I SONO DETRAIBILI/DEDUCIBILI
L’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) è una ONG (Organizzaziona non Governativa) e una ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale).
Le donazioni ad essa effettuate godono dei seguenti benefici fiscali, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.
Per le persone fisiche:
sono deducibili dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10 c.1 lettera g) del D.P.R. 917/86) le donazioni effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONG;
sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 19% del loro ammontare fino ad un massimo di 2.065,83 € (art. 15 lettera i-bis del DPR 917/86) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONLUS, con esclusione di quelle in contanti;
sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005 convertito nella L. 35/2005) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONLUS, con esclusione di quelle in contanti.
I benefici non sono cumulabili tra loro.
Per le imprese e in generale per i titolari di partita IVA:
sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera a del DPR 917/86) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONG;
sono deducibili per un importo non superiore a 2.062,83 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera h del D.P.R. 917/86) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONLUS;
sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005 convertito nella L. 80/2005) le donazioni effettuate con esclusione di quelle in contanti (circolare 19/8/05 n. 39/E).
I benefici non sono cumulabili tra loro.
Ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa, l’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) dichiara di tenere scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione e redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale documento viene certificato da primaria società di revisione.
È opportuno segnalare che i benefici fiscali introdotti dal D.L. 35/2005 convertito nella L. 80/2005 appaiono di gran lunga maggiori rispetto a quelli concessi dal DPR 917/86, essendo direttamente correlati al reddito di ognuno e dunque via via crescenti parallelamente al reddito.
Si consideri il caso di un contributo erogato da una persona fisica di 1.000,00 €:
- prima si aveva una detrazione d’imposta di 190,00 € (19% di quanto versato);
- adesso si ha la deduzione dal reddito dei 1.000,00 €, che comporta una minore imposta da pagare di 390,00 € (con aliquota marginale pari al 39%) o di 450,00 € (con aliquota marginale del 45%) a seconda del reddito del donatore.
Se sceglierai di sostenerci, riceverai una lettera di ringraziamento valida anche per certificare la tua donazione ai fini dei vantaggi fiscali ad essa connessi.