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Se hai del tempo libero e voi darci una mano vieni pure a trovarci presso la nostra sede oppure chiamaci allo 011 66 99 513.
 
Se invece vuoi darci una mano contribuendo con una donazione
 
 
o se preferisci adottare le vie tradizionali....
 
c/c postale n. 15316151
IBAN IT 29 R 07601 01000 000015316151
 
c/c bancario n. 260100260 - Banca di Alba
ABI 08530.8 CAB 01000.9 - CIN M
IBAN IT 82 M 08530 01000 000260100260
 
 
 
IMPORTANTE:

I CONTRIBUTI (EROGAZIONI LIBERALI) A FAVORE OAF-I SONO DETRAIBILI/DEDUCIBILI

L’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) è una ONG (Organizzaziona non Governativa) e una ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilita' Sociale).

Le donazioni ad essa effettuate godono dei seguenti benefici fiscali, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti normative.

Per le persone fisiche:

sono deducibili dal proprio reddito per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato (art. 10 c.1 lettera g) del D.P.R. 917/86) le donazioni effettuate con qualsiasi mezzo di pagamento a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONG;

sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 19% del loro ammontare fino ad un massimo di 2.065,83 € (art. 15 lettera i-bis del DPR 917/86) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONLUS, con esclusione di quelle in contanti;

sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005 convertito nella L. 35/2005) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONLUS, con esclusione di quelle in contanti.

I benefici non sono cumulabili tra loro.

Per le imprese e in generale per i titolari di partita IVA:

sono deducibili per un importo non superiore al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera a del DPR 917/86) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONG;

sono deducibili per un importo non superiore a 2.062,83 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera h del D.P.R. 917/86) le donazioni effettuate a favore dell’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) quale ONLUS;

sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005 convertito nella L. 80/2005) le donazioni effettuate con esclusione di quelle in contanti (circolare 19/8/05 n. 39/E).

I benefici non sono cumulabili tra loro.

Ai fini di quanto previsto dalla vigente normativa, l’OAF-I (Organizzazione di Aiuto Fraterno – Italia) dichiara di tenere scritture contabili complete e analitiche rappresentative dei fatti di gestione e redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Tale documento viene certificato da primaria società di revisione.

È opportuno segnalare che i benefici fiscali introdotti dal D.L. 35/2005 convertito nella L. 80/2005 appaiono di gran lunga maggiori rispetto a quelli concessi dal DPR 917/86, essendo direttamente correlati al reddito di ognuno e dunque via via crescenti parallelamente al reddito.

Si consideri il caso di un contributo erogato da una persona fisica di 1.000,00 :

- prima si aveva una detrazione d’imposta di 190,00 € (19% di quanto versato);

- adesso si ha la deduzione dal reddito dei 1.000,00 €, che comporta una minore imposta da pagare di 390,00 € (con aliquota marginale pari al 39%) o di 450,00 € (con aliquota marginale del 45%) a seconda del reddito del donatore.

Se sceglierai di sostenerci, riceverai una lettera di ringraziamento valida anche per certificare la tua donazione ai fini dei vantaggi fiscali ad essa connessi.